Art. 5.
(Comitati regionali).

      1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso ogni regione è istituito un comitato regionale per la riabilitazione equestre, con funzioni di promozione, monitoraggio e valutazione dell'attività terapeutica.
      2. Ogni comitato regionale istituito ai sensi del comma 1 coordina e controlla l'attività dei centri specializzati nella riabilitazione equestre riconosciuti ai sensi dell'articolo 2 operanti nel territorio di competenza; promuove iniziative inerenti la formazione, l'informazione e la ricerca scientifica sulla riabilitazione equestre; individua i centri che praticano abusivamente la riabilitazione equestre.
      3. Il Ministro della salute, con proprio decreto, provvede a stabilire l'entità del contributo spettante a ciascuna regione per l'istituzione e il funzionamento dei comitati regionali di cui al presente articolo.